Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 (fino al 31 dicembre 2022 per gli Iacp), il decreto legge Rilancio ha introdotto una nuova percentuale di detrazione Irpef e Ires del 110% nell’ambito degli interventi per il risparmio energetico «qualificato», cosiddetto ecobonus. Gli interventi al 110% In particolare, sono stati previsti tre interventi, agevolati con il super bonus del 110%: la «sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti» sugli «edifici unifamiliari» o sulle «parti comuni degli edifici» e «l’isolamento termico» con «materiali isolanti» che rispettano i «criteri ambientali minimi». Se viene effettuato uno di questi tre nuovi interventi agevolati al 110%, questa percentuale di detrazione può essere estesa anche a tutti gli altri interventi per il risparmio energetico «qualificato», già agevolati al 50-65-70-75-80-85%, o all’installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, già agevolata al 50%. Per questo motivo, i tre nuovi interventi dell’ecobonus vengono chiamati «trainanti» rispetto agli altri (che sono invece «trainati»). Gli antisismici Per tutti gli interventi antisismici cosiddetti «speciali», oggi agevolati al 50-70-75-80-85%, la percentuale è stata elevata al 110%, senza che sia necessario aver sostenuto «almeno uno» dei tre interventi «trainanti». Le vecchie regole, comunque, sono rimaste in vigore anche dopo il 1° luglio 2020. Infine, spetterà il super bonus del 110% anche alle installazioni di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo (nuove tipologie di interventi, nell’ambito della consueta detrazione del 50% dell’articolo 16-bis, comma 1, lettera h, del Tuir, che dal 2021 dovrebbe tornare al 36%), a patto che siano eseguite congiuntamente ad uno degli interventi che beneficiano del superbonus del 110%: i tre interventi «trainanti» o quelli per il sisma-bonus (che in questo caso, quindi, diventa «trainante» per il fotovoltaico e i sistemi di accumulo).